Un avvocato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha contestato la discrepanza tra le spese legali che la parte soccombente è stata condannata a pagare allo Stato e l'importo, inferiore, che lo Stato ha poi liquidato a lui. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che nel processo civile il compenso patrocinio a spese dello Stato per il difensore può legittimamente essere inferiore alla somma recuperata dalla parte soccombente, in quanto tale meccanismo serve a finanziare il sistema di accesso alla giustizia.
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