Un automobilista affida la propria vettura a un concessionario per la vendita, trattenendo il libretto di circolazione. Il gestore, anziché vendere l'auto, la utilizza per scopi personali, collezionando diverse multe, e infine si rifiuta di restituirla. Il proprietario sporge querela. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del gestore, confermando la condanna per il reato di appropriazione indebita. I giudici chiariscono che commette reato chiunque dia al bene una destinazione incompatibile con il titolo del possesso o si rifiuti deliberatamente di restituirlo. L'inammissibilità del ricorso impedisce anche di far valere la prescrizione del reato, obbligando il condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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