Un uomo ha effettuato delle registrazioni video della sua ex coniuge all'interno dell'abitazione di quest'ultima, durante gli incontri con il figlio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24848/2023, ha annullato la decisione di merito che riteneva il fatto un reato (seppur non punibile per tenuità). Il principio stabilito è che le registrazioni in casa privata non costituiscono il reato di interferenze illecite (art. 615-bis c.p.) se chi registra è legittimamente presente e partecipa alla scena di vita privata. Il reato, infatti, sanziona l'intrusione da parte di un soggetto estraneo, non la captazione da parte di un partecipante.
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