Divieto di avvicinamento: La Cassazione detta le regole per la validità della misura
Il divieto di avvicinamento è una delle misure cautelari più utilizzate per proteggere le vittime di stalking e maltrattamenti. Ma quali sono i confini del potere del giudice nell’applicarla? E quali elementi sono indispensabili per la sua validità? Con la sentenza n. 7228 del 2023, la Corte di Cassazione è tornata su questi temi, offrendo chiarimenti cruciali sulla natura unitaria della misura e sulla necessità di specificare i luoghi proibiti.
I Fatti del Caso
Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava un’ordinanza che imponeva a un indagato per atti persecutori una misura cautelare complessa. Questa consisteva non solo nel divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, ma anche nell’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla stessa. L’indagato proponeva ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
- Violazione del principio della domanda cautelare: Secondo la difesa, il Pubblico Ministero aveva richiesto solo il divieto di frequentare determinati luoghi, mentre il giudice aveva aggiunto d’ufficio la prescrizione sulla distanza di 500 metri, andando così ultra petita (oltre la richiesta).
- Indeterminatezza della misura: L’ordinanza non specificava quali fossero i “luoghi abitualmente frequentati” dalla persona offesa, rendendo di fatto impossibile per l’indagato sapere quale comportamento dovesse tenere per non violare la misura.
La Natura Unitaria del Divieto di Avvicinamento
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, basandosi su un precedente e consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 39005/2021). La Corte ha ribadito che la misura cautelare prevista dall’art. 282-ter c.p.p. è unica. Le diverse modalità con cui può essere applicata – come il divieto di frequentare certi luoghi o l’obbligo di mantenere una distanza – non sono misure distinte, ma diverse espressioni della stessa finalità: impedire il contatto tra l’indagato e la vittima.
Di conseguenza, spetta al giudice, una volta investito della domanda del PM, il compito di “calibrare” le prescrizioni più adeguate al caso concreto. Egli può scegliere di applicarle entrambe, anche cumulativamente, per bilanciare al meglio la protezione della vittima con la libertà personale dell’indagato. Non si configura, quindi, alcuna violazione del principio della domanda cautelare se il giudice aggiunge una prescrizione (come la distanza minima) non esplicitamente richiesta.
La Necessaria Specificità del Divieto di Avvicinamento
Il secondo motivo di ricorso è stato invece accolto. La Cassazione ha sottolineato che, sebbene il giudice abbia ampia discrezionalità nel definire le modalità della misura, quando impone un divieto di avvicinamento a luoghi specifici, questi devono essere chiaramente e dettagliatamente indicati nel provvedimento.
Questa esigenza non è un mero formalismo, ma risponde a principi fondamentali di tassatività e determinatezza. L’indagato deve essere messo in condizione di conoscere con precisione quali sono le condotte a lui vietate per poter rispettare la misura. Un’ordinanza che si limita a un generico riferimento ai “luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa”, senza elencarli, è illegittima perché impone un obbligo vago e inesigibile. Inoltre, non è possibile “rimediare” a tale mancanza delegando a un momento successivo (ad esempio su sollecitazione dell’indagato) l’individuazione di tali luoghi.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla distinzione tra l’oggetto della domanda cautelare e le prescrizioni che ne specificano il contenuto. Il PM chiede l’applicazione della misura del divieto di avvicinamento; il giudice, accogliendo la richiesta, determina le modalità concrete per attuarla. Queste modalità, che includono il divieto di accesso a luoghi specifici e/o l’obbligo di mantenere una distanza, sono espressioni di un’unica misura finalizzata a proteggere la persona offesa. Pertanto, il giudice non eccede i suoi poteri se combina le prescrizioni in modo diverso da quanto ipotizzato dal PM.
Tuttavia, la discrezionalità del giudice trova un limite invalicabile nei principi di conoscibilità ed esigibilità della condotta. Per poter essere rispettata, una prescrizione deve essere chiara. Se il giudice impone di non avvicinarsi a certi luoghi, deve dire quali sono. L’omissione di questa indicazione specifica rende quella parte della misura nulla, perché non permette all’indagato di conformare il proprio comportamento alla legge. La Corte ha quindi annullato con rinvio l’ordinanza, limitatamente a questo punto, affinché il Tribunale del riesame proceda alla necessaria specificazione.
Conclusioni
Questa sentenza offre due importanti indicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che il divieto di avvicinamento è una misura flessibile, che il giudice può adattare al caso concreto combinando il divieto relativo ai luoghi con quello relativo alla distanza dalla persona. In secondo luogo, stabilisce un paletto invalicabile per la sua validità: se la misura include il divieto di frequentare determinati luoghi, questi devono essere esplicitamente elencati nell’ordinanza. In caso contrario, la misura è illegittima per indeterminatezza e deve essere annullata su quel punto. Si tratta di un principio fondamentale a garanzia del diritto di difesa e della certezza del diritto.
Un giudice può imporre l’obbligo di mantenere una distanza minima da una persona, anche se il Pubblico Ministero aveva chiesto solo il divieto di frequentare i luoghi da essa frequentati?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il divieto di avvicinamento è una misura cautelare unica. Le sue diverse prescrizioni (divieto legato ai luoghi e obbligo di distanza) sono solo modalità applicative che il giudice può combinare e calibrare per tutelare al meglio la vittima, senza essere strettamente vincolato alla formulazione della richiesta del PM.
Un’ordinanza che vieta di avvicinarsi ai ‘luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa’ senza specificarli è valida?
No. La Corte ha stabilito che se il giudice impone un divieto di avvicinamento a luoghi specifici, questi devono essere indicati in maniera dettagliata e specifica nel provvedimento. Un’indicazione generica rende la misura nulla per indeterminatezza, in quanto l’indagato non sarebbe in grado di conoscere con certezza le condotte a lui vietate.
Cosa succede se un’ordinanza di divieto di avvicinamento non specifica i luoghi proibiti?
L’ordinanza viene annullata con rinvio al giudice che l’ha emessa, ma solo limitatamente alla parte viziata. Il giudice dovrà quindi procedere a un nuovo esame per integrare il provvedimento con l’indicazione specifica dei luoghi, mentre le altre prescrizioni, come l’obbligo di mantenere una certa distanza dalla persona offesa, possono rimanere valide.