La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per violenza sessuale ai sensi dell'art. 609-bis c.p. L'imputato aveva tentato di riqualificare la condotta come violenza privata, sostenendo l'assenza di contatto fisico e un vizio totale di mente. Tuttavia, le videoregistrazioni hanno confermato il palpeggiamento dell'interno coscia della vittima, zona considerata erogena. La Suprema Corte ha ribadito che il vizio parziale di mente, accertato in sede di merito, non esclude il dolo e la responsabilità penale, confermando la pena e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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