La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per maltrattamenti e violenza sessuale. Il punto centrale riguarda la mancata concessione del termine a difesa, che la Corte qualifica come nullità a regime intermedio, da eccepire immediatamente nell'udienza in cui si verifica. Non avendolo fatto, il motivo di ricorso è stato respinto. Anche le altre censure, relative alle attenuanti generiche e alla valutazione delle prove, sono state giudicate inammissibili per infondatezza e genericità.
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