Un cittadino italiano, condannato in Romania a tre anni di reclusione con sospensione condizionale sotto sorveglianza per rapina, ha chiesto l'esecuzione della pena in Italia. La Corte di appello ha disposto il riconoscimento delle sentenze straniere, adattando la misura rumena all'affidamento in prova al servizio sociale. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che si sarebbe dovuto applicare il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'adattamento deve riguardare la misura di sorveglianza e non può tradursi in un mutamento della pena principale o in un aggravamento delle prescrizioni originarie. Di conseguenza, l'affidamento in prova rappresenta l'istituto più affine per garantire la corretta esecuzione della decisione estera.
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