Il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare presentata da un detenuto, ritenendo ostativa la condanna per associazione mafiosa. Il detenuto ricorreva in Cassazione, sostenendo che la pena per il reato ostativo fosse già stata interamente espiata grazie alla liberazione anticipata e alla custodia cautelare presofferta, e che i restanti reati nel cumulo non fossero ostativi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che, in presenza di pene concorrenti, è obbligatorio procedere allo scioglimento del cumulo. Questa operazione serve a verificare se la porzione di pena relativa al reato ostativo sia stata interamente scontata. Se tale pena è espiata, l'accesso ai benefici penitenziari per le restanti pene non può essere bloccato. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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