Una società proponeva ricorso contro il rigetto di un'istanza di dissequestro da parte del Pubblico Ministero, ritenendo il provvedimento abnorme. Successivamente, a seguito dell'intervento del Giudice competente che si pronunciava sull'istanza, la società effettuava una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia, senza condanna alle spese, poiché la cessazione dell'interesse a ricorrere derivava da un provvedimento sopravvenuto che, nella forma, corrispondeva a quanto richiesto dalla ricorrente.
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