Un imputato ha presentato ricorso contro una sentenza di patteggiamento, sostenendo un'erronea qualificazione giuridica del fatto. L'imputato riteneva che il reato dovesse essere ricettazione (art. 648 c.p.) anziché riciclaggio (art. 648 bis c.p.). La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso patteggiamento. Ha chiarito che, dopo la riforma del 2017, un ricorso contro il patteggiamento è ammissibile solo per specifici motivi, inclusa l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo se l'errore è 'manifesto', cioè evidente dalla sentenza stessa. Nel caso specifico, tale errore non è stato riscontrato.
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