Due imputati hanno concordato la pena per reati di cessione di stupefacenti mediante patteggiamento. Successivamente, la difesa ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la mancanza di motivazione sull'eventuale proscioglimento immediato. I giudici di legittimità hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso contro patteggiamento. La legge limita tassativamente i casi di impugnazione delle sentenze concordate a vizi di volontà, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica o illegalità della pena. Non rientrando in queste ipotesi, il ricorso è stato respinto con procedura rapida senza formalità. Gli imputati hanno subito la condanna alle spese e al versamento di quattromila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Continua »