L'Imputato ha presentato un ricorso contro il patteggiamento concordato davanti al Giudice per l'udienza preliminare, contestando l'omessa valutazione di cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici di legittimità hanno ricordato che la legge limita le contestazioni sulle sentenze concordate a quattro casi specifici: difetti di volontà, errore nella qualificazione giuridica, incoerenza tra accordo e decisione, o pena illegale. La contestazione sulle cause di proscioglimento non rientra tra i motivi consentiti. Per questo motivo, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Continua »