Un imputato, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento per il reato di tentata rapina, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Egli sosteneva che la pena applicata non fosse adeguata alla gravità del fatto. La Corte ha stabilito che il ricorso patteggiamento è inammissibile. La legge, infatti, limita strettamente i motivi per cui si può impugnare un patteggiamento. Non è possibile contestare la congruità della pena, poiché questa è frutto di un accordo tra le parti. L'appello è consentito solo per vizi della volontà, errori nella classificazione del reato o illegalità della pena stessa. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e la condanna confermata.
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