Due individui, 'I Ricorrenti', sono stati condannati per traffico di cocaina tramite patteggiamento. Hanno presentato un Ricorso in Cassazione patteggiamento, contestando la mancanza di motivazione sulla quantificazione della pena e la sua presunta erroneità. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha chiarito che, dopo le modifiche legislative del 2017, il Ricorso in Cassazione patteggiamento è ammesso solo per specifici vizi procedurali, non per questioni relative alla motivazione o all'entità della pena. Di conseguenza, i Ricorrenti dovranno pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle Ammende.
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