La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso patteggiamento inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. L'imputato, dopo aver concordato la pena, ha tentato di contestare la propria responsabilità, una motivazione che esula dai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha ribadito che l'accordo tra le parti rende inammissibili tali doglianze, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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