La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due imputati contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. I ricorrenti lamentavano una violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla dosimetria della pena e ai criteri di cui all'art. 133 c.p. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di applicazione della pena su richiesta, il ricorso è limitato esclusivamente ai casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la contestazione generica sulla misura della pena concordata tra le parti.
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