La Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile l'impugnazione di un imputato che lamentava carenze motivazionali sulla sua colpevolezza. La decisione si fonda sull'applicazione rigorosa dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita i motivi di ricorso avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti a ipotesi tassative, escludendo la verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento.
Continua »