L'Imputato ha concordato una pena per detenzione e cessione continuata di sostanze stupefacenti mediante rito speciale. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso lamentando un vizio di motivazione e una presunta eccessività della sanzione applicata dal giudice di merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione contro patteggiamento del tutto inammissibile. La legge stabilisce infatti limiti stringenti: la sentenza patteggiata si può impugnare solo per vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e pronuncia, errore nella qualificazione giuridica del reato o illegalità della pena. Nessuna di queste ragioni è stata sollevata nel ricorso. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la decisione, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »