Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la propria responsabilità. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che con il concordato in appello si rinuncia a contestare il merito della condanna, e l'impugnazione è consentita solo per vizi specifici, come l'illegalità della pena concordata, e non per rimettere in discussione la colpevolezza.
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