La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per spaccio di lieve entità nei confronti di un imputato, dichiarando inammissibile il suo ricorso. Il fulcro della controversia riguardava la mancata **rinnovazione dell'istruttoria** in grado di appello. La Suprema Corte ha stabilito che, avendo l'imputato scelto il rito abbreviato, la riapertura del dibattimento richiede la prova di una assoluta necessità probatoria. Nel caso di specie, le doglianze sono state ritenute generiche e prive di fondamento, poiché le prove richieste non erano state sollecitate nemmeno come opportune durante il primo grado di giudizio.
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