Il Contribuente ha impugnato alcune cartelle di pagamento per imposte IRPEF e ILOR. Dopo una prima decisione della Cassazione che escludeva la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria, la causa è tornata davanti alla Commissione Tributaria Regionale per il giudizio di rinvio. Tuttavia, i giudici di secondo grado hanno esaminato solo la questione della decadenza, ritenendo assorbite le altre contestazioni di merito a causa della mancata partecipazione attiva del Contribuente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente, stabilendo che nel giudizio di rinvio il giudice deve riesaminare tutte le domande originarie, anche se la parte rimane contumace, a meno che non vi sia una rinuncia esplicita e inequivocabile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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