La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un bracciante che chiedeva l'accredito di giornate lavorative per lavoratori agricoli dopo essere stato cancellato dagli elenchi nominativi a seguito di un'ispezione INPS. La Suprema Corte ha ribadito che, una volta contestato il rapporto di lavoro dall'ente previdenziale, spetta al lavoratore l'onere di provare l'effettiva esistenza, la durata e la natura subordinata della prestazione. Nel caso di specie, le prove testimoniali sono state ritenute inammissibili per estrema genericità, non avendo il ricorrente specificato mansioni, orari e luoghi di lavoro in modo dettagliato.
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