La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28380/2024, ha stabilito importanti principi in materia di risarcimento per mancata assunzione di un vincitore di concorso pubblico. La Corte ha chiarito che il lavoratore non ha l'onere di provare la propria condizione di disoccupazione per ottenere il risarcimento. È sufficiente che lamenti la perdita delle retribuzioni a causa della mancata assunzione. Spetta invece al datore di lavoro, in questo caso l'ente pubblico, dimostrare che il lavoratore abbia percepito altri redditi (cosiddetto 'aliunde perceptum'). La presenza di un certificato di disoccupazione costituisce una 'pista probatoria' che impone al giudice di esercitare i propri poteri istruttori d'ufficio per accertare i fatti, senza poter gravare il lavoratore di un onere probatorio che non gli compete.
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