Una società ha impugnato un avviso di accertamento per operazioni inesistenti (sovrafatturazione), lamentando vizi di motivazione e carenza di prove. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, chiarendo che per le operazioni inesistenti l'Amministrazione Finanziaria può basarsi su presunzioni, come fatture alterate, e che un avviso non deve necessariamente allegare atti esterni se ne riproduce il contenuto essenziale. La Corte ha però accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, annullando la sentenza di merito per motivazione apparente su altre fatture contestate.
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