La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto di abitazione, nascente da un provvedimento di assegnazione della casa familiare, è opponibile all'acquirente che si aggiudica l'immobile in un'asta fallimentare, qualora l'avviso di vendita, la perizia e il decreto di trasferimento specifichino chiaramente che il bene è venduto gravato da tale diritto. In questo caso, l'acquirente compra la nuda proprietà e non può pretendere il rilascio del bene, poiché il prezzo d'acquisto già rifletteva la limitazione del diritto. La Corte ha ritenuto irrilevante la presenza di un'ipoteca iscritta anteriormente, dato che l'oggetto della vendita era stato volontariamente limitato alla sola nuda proprietà.
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