L'Imputata era stata condannata in primo e secondo grado per ricettazione. Tuttavia, tutte le notifiche del procedimento erano state eseguite al difensore d'ufficio dopo una dichiarazione di irreperibilità, senza che l'assistita avesse mai eletto domicilio presso di lui o instaurato un reale rapporto professionale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, rilevando la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputata. La Suprema Corte ha chiarito che la notifica al difensore d'ufficio, in assenza di un effettivo contatto con l'assistito, non garantisce la conoscenza reale del giudizio. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato la nullità assoluta di tutti gli atti e delle sentenze precedenti, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per la celebrazione di un nuovo e corretto processo.
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