Un individuo, condannato in assenza, ha richiesto la rescissione del giudicato sostenendo di non aver mai avuto conoscenza del processo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la sua irreperibilità era dovuta a una condotta colpevole. L'imputato, dopo aver dichiarato un nuovo domicilio, non aveva comunicato i successivi cambiamenti, violando un preciso onere di legge. Questa colpevole inconsapevolezza impedisce di accedere al rimedio della rescissione del giudicato.
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