La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della richiesta di fallimento del pubblico ministero nei confronti di una società in liquidazione. Il socio unico e liquidatore contestava il potere del magistrato, poiché la notizia dello stato di insolvenza derivava da indagini penali per reati tributari poi in parte archiviate o iscritte nel registro degli atti non costituenti reato. I giudici hanno chiarito che il pubblico ministero può chiedere il fallimento ogni volta che apprende l'insolvenza nell'esercizio delle sue funzioni, a prescindere dall'esito del procedimento penale o dal tipo di registro in cui l'atto è iscritto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando la società e il socio al pagamento delle spese di giudizio in favore della curatela fallimentare e dell'amministrazione finanziaria.
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