L'Imputato, fermato per un controllo stradale, veniva accusato di porto abusivo di armi. In quella sede nominava un difensore di fiducia ed eleggeva domicilio, ma successivamente risultava irreperibile. Il difensore rinunciava al mandato e gli atti venivano notificati a un difensore d'ufficio. I giudici di merito celebravano il processo ritenendo valida la conoscenza del procedimento. La Corte di Cassazione, rilevando che per celebrare un processo in assenza occorre la certezza che l'imputato conosca la data e il luogo dell'udienza e non solo le indagini, accoglie il ricorso. Tuttavia, essendo decorso il tempo massimo, la Corte annulla la condanna senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
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