Una società in fallimento ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, un errore revocatorio da parte della Corte d'Appello, che l'aveva erroneamente dichiarata assente (contumace). La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che un errore di fatto del giudice non può essere contestato con un ricorso per cassazione, ma richiede un'apposita azione di revocazione. La Corte ha inoltre precisato che il termine per riprendere un processo interrotto a causa di fallimento decorre non dalla dichiarazione di fallimento, ma dalla conoscenza legale dell'interruzione da parte della parte interessata.
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