La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 929/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di plusvalenza immobiliare. La vendita di un edificio, anche se destinato alla demolizione da parte dell'acquirente, non può essere riqualificata fiscalmente come vendita di area edificabile. Di conseguenza, la plusvalenza immobile da demolire non è soggetta alla tassazione separata prevista per i terreni. La Corte ha chiarito che, ai fini fiscali, rileva la natura oggettiva del bene al momento della cessione (un fabbricato) e non l'intenzione futura dell'acquirente.
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