Un gruppo di risparmiatori, dopo aver ottenuto in primo grado la condanna di una compagnia assicurativa per le somme sottratte da un suo agente infedele, ha visto la propria domanda parzialmente respinta in appello a causa della scomparsa di alcuni documenti probatori dal fascicolo di parte. La Corte di Cassazione ha dichiarato il loro ricorso inammissibile, ribadendo che è onere dell'appellante assicurarsi che tutti i documenti necessari, già prodotti nel grado precedente, siano correttamente depositati e disponibili nel giudizio d'appello. La sentenza sottolinea la responsabilità della parte nella gestione del proprio fascicolo di parte.
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