Un figlio, subentrato come erede nel giudizio avviato dai genitori defunti contro la sorella per la risoluzione di un contratto di vitalizio improprio, proponeva una domanda di revocazione per ritrovo di documenti basata su una lettera confessoria della sorella rinvenuta dopo la sentenza. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile la richiesta poiché la madre conosceva l'esistenza del documento già prima della causa e non vi era stata forza maggiore a impedirne la produzione. La Cassazione, preso atto dell'annullamento della sentenza principale in altro giudizio, dichiara la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, applicando il principio della soccombenza virtuale, conferma che il ricorso per revocazione era infondato: l'erede non può invocare la scoperta tardiva di prove note alla sua dante causa. Il ricorrente viene condannato a pagare le spese processuali.
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