Un figlio, dopo aver lavorato nell'impresa di trasporti del padre, accetta una somma di 100.000 euro come liquidazione definitiva della sua quota, rinunciando a ogni altra pretesa. Successivamente, quando il padre cede un ramo d'azienda, il figlio cerca di esercitare il diritto di prelazione. La Cassazione stabilisce che il diritto di prelazione impresa familiare si perde nel momento in cui cessa la partecipazione all'impresa. Avendo accettato la liquidazione della sua quota prima della cessione, il figlio aveva già perso la qualità di partecipe e, di conseguenza, anche il relativo diritto di prelazione. Il suo ricorso è stato quindi respinto.
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