Un uomo è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo sottratto le chiavi alla persona offesa. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalizzato la remissione della querela, accettata dall'imputato. La Suprema Corte ha applicato il principio secondo cui la remissione della querela, se ritualmente accettata, estingue il reato anche in pendenza del ricorso per cassazione, prevalendo sulle cause di inammissibilità del ricorso stesso. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, condannando l'imputato al pagamento delle sole spese processuali in mancanza di un accordo diverso tra le parti.
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