L'Imputato, inizialmente condannato per estorsione e truffa, ha ottenuto in appello la riqualificazione del fatto in tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Successivamente alla sentenza, ma prima della scadenza dei termini per impugnare, la Persona Offesa ha formalizzato la remissione della querela, accettata dall'Imputato. La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è ammissibile anche se presentato al solo fine di far valere l'estinzione del reato. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna, dichiarando estinto il reato per intervenuta remissione della querela. Le spese processuali sono state poste a carico dell'Imputato, in mancanza di un diverso accordo tra le parti.
Continua »