La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità di un ricorso avverso una condanna per il reato di resistenza. La decisione si fonda sulla genericità di alcuni motivi, meri riproduttivi di censure già respinte, e sulla novità di un altro motivo, relativo a una scriminante, non sollevato nel precedente grado di appello. Tale pronuncia di inammissibilità ricorso comporta per il proponente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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