Esimente Art. 393-bis: Quando la Reazione al Pubblico Ufficiale Non È Giustificata
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel rapporto tra cittadini e forze dell’ordine: i limiti della reazione legittima a un atto del pubblico ufficiale. La pronuncia chiarisce che l’uso di sirene e lampeggianti, modalità operative standard, non può mai configurare quell’atto arbitrario che giustificherebbe una reazione violenta o oltraggiosa da parte del cittadino. Analizziamo questa decisione che ribadisce i contorni dell’esimente art. 393-bis del codice penale.
L’Origine della Controversia: Reazione a un Controllo di Polizia
Il caso trae origine dal ricorso di un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente era stato condannato per un reato commesso in reazione a un intervento delle forze dell’ordine. La linea difensiva si basava sull’idea che le modalità dell’intervento stesso, avvenuto ‘con lampeggianti e a sirene spiegate’, fossero di per sé un atto provocatorio e aggressivo, tale da legittimare la sua successiva condotta.
La Tesi del Ricorrente e l’Esimente Art. 393-bis
La difesa ha invocato l’applicazione dell’esimente art. 393-bis del codice penale. Questa norma, nota come ‘reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale’, prevede la non punibilità per chi commette specifici reati (come violenza, minaccia o oltraggio) se la sua condotta è una reazione immediata a un atto arbitrario del pubblico ufficiale che eccede i limiti delle sue attribuzioni. Il ricorrente, quindi, chiedeva che l’operato degli agenti fosse qualificato come ‘atto arbitrario’ per via delle sue modalità appariscenti, giustificando così la propria reazione.
La Forma Putativa dell’Esimente
In subordine, la difesa ha probabilmente argomentato per l’applicazione della cosiddetta esimente putativa. Questa si verifica quando il cittadino crede erroneamente, ma in base a circostanze di fatto plausibili, di essere vittima di un atto arbitrario. Anche sotto questo profilo, il ricorrente riteneva che l’intervento con sirene e lampeggianti potesse aver ingenerato in lui la percezione di un’azione illegittima.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente la tesi del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che le deduzioni difensive erano generiche e assertive, prive di un solido fondamento giuridico. Il punto centrale della motivazione risiede nella qualificazione dell’intervento di polizia: l’uso di lampeggianti e sirene è una modalità operativa standard e legittima, finalizzata a garantire la celerità e la sicurezza dell’intervento stesso. Non può, in alcun modo, essere interpretato come un atto provocatorio, aggressivo o contrario alle regole. Di conseguenza, viene a mancare il presupposto fondamentale per l’applicazione dell’esimente art. 393-bis, ovvero l’esistenza di un ‘atto arbitrario’ del pubblico ufficiale. La Corte ha escluso anche la forma putativa, ritenendo che nessuna persona ragionevole potrebbe percepire come illegittimo un intervento di polizia condotto con tali modalità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le modalità operative delle forze dell’ordine, quando conformi alle procedure, non possono essere usate come pretesto per giustificare reazioni illegali. La decisione ha conseguenze pratiche rilevanti: chi reagisce in modo violento o oltraggioso a un controllo, anche se percepito come sgradito, non potrà invocare l’esimente art. 393-bis solo perché gli agenti utilizzavano sirene o lampeggianti. La conseguenza processuale della manifesta infondatezza del ricorso è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a sanzione del suo comportamento processuale colposo.
L’uso di sirene e lampeggianti da parte delle forze dell’ordine può essere considerato un atto arbitrario che giustifica una reazione?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’intervento degli agenti con lampeggianti e sirene spiegate non è una circostanza qualificabile come provocatoria, aggressiva o contraria alle regole. Pertanto, non può giustificare una reazione ai sensi dell’art. 393-bis c.p.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisano profili di colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
In questo caso, perché è stata esclusa anche l’applicazione dell’esimente in forma ‘putativa’?
L’esimente putativa si ha quando una persona crede erroneamente di trovarsi in una situazione che giustificherebbe la sua reazione. La Corte ha ritenuto che neanche questa forma fosse desumibile, poiché l’uso di sirene e lampeggianti è una modalità di intervento standard e non può ragionevolmente indurre a credere di subire un atto arbitrario.