La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24574/2024, ha stabilito che in caso di rifiuto alcoltest non sussiste l'obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore. Il reato si perfeziona con il semplice rifiuto, rendendo irrilevante la garanzia difensiva prevista per la fase, mai raggiunta, dell'esecuzione del test. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista che, dopo un incidente, si era allontanato dall'ospedale per sottrarsi agli accertamenti.
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