Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per redditi non dichiarati, derivanti da partecipazioni societarie confluite in un trust estero. Le corti di merito hanno ritenuto il trust una mera interposizione fittizia, dato che il contribuente ne manteneva il controllo effettivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per gravi vizi procedurali, confermando nel merito che, ai fini fiscali, rileva il possesso effettivo del reddito, a prescindere dalla titolarità formale, rendendo il contribuente il titolare effettivo soggetto a imposizione.
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