Un Comune, condannato a risarcire un Lavoratore per occupazione di terreni, aveva stipulato un accordo transattivo. Nonostante ciò, il Lavoratore avviò un pignoramento presso terzi. Dopo la sua morte, gli eredi proseguirono l'esecuzione. Il Comune si oppose, contestando la validità del pignoramento e dell'accordo. La Corte d'Appello dichiarò nullo l'accordo e riconobbe il credito agli eredi. La Cassazione ha annullato la sentenza, rilevando la mancata partecipazione delle terze pignorate (Banca e Poste) ai gradi di merito. Questo ha configurato un litisconsorzio necessario non rispettato, rendendo la sentenza impugnata invalida. La causa è stata rimessa al Tribunale per un nuovo giudizio con tutti i soggetti coinvolti.
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