Un'Azienda ha effettuato una scissione parziale, trasferendo a società controllate delle riserve in sospensione d'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, sostenendo che le riserve avrebbero dovuto rimanere nella società scissa, poiché l'elemento patrimoniale (una partecipazione) a cui erano collegate non era stato trasferito. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all'Azienda, applicando la regola generale di attribuzione proporzionale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che, se la sospensione d'imposta dipende da specifici elementi patrimoniali che restano nella società scissa, le riserve collegate non possono essere trasferite proporzionalmente, ma devono rimanere con la società originaria. Questo chiarisce l'applicazione delle norme sulle riserve in sospensione d'imposta nella scissione.
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