Un Comune aveva affidato tramite appalto la fornitura di generi alimentari per le mense scolastiche. Successivamente, ha esercitato il recesso contratto pubblico, motivando la decisione con l'inadeguatezza delle cucine e la modifica del servizio. L'azienda appaltatrice ha contestato questa risoluzione, chiedendo risarcimento e reintegrazione, sostenendo l'illegittimità del recesso e un presunto sviamento di potere. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha stabilito che il recesso era legittimo, poiché le condizioni contrattuali che lo permettevano si erano verificate. La Cassazione ha chiarito che l'azione del Comune rientrava nel diritto privato e non richiedeva una motivazione di tipo pubblicistico. La sentenza d'appello che aveva condannato il Comune è stata cassata e la causa rinviata.
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