Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento notificata dal Fisco per un debito IVA, sostenendo che tale somma rientrasse in un piano di sovraindebitamento omologato dal Tribunale. L'Amministrazione finanziaria sosteneva di aver sospeso la quota capitale dell'imposta, pretendendo però il pagamento autonomo di sanzioni e interessi ritenuti estranei al piano. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del debitore, stabilendo che l'accordo di sovraindebitamento omologato impedisce la riscossione individuale forzata di qualsiasi credito anteriore compreso nella procedura. La cartella mantiene una funzione meramente conservativa o di calcolo, ma non consente di riscuotere separatamente sanzioni e interessi se questi risultano attratti nella ristrutturazione del debito.
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