Un contribuente ha proposto opposizione contro una ingiunzione fiscale emessa da una società concessionaria per conto del Comune. Il cittadino ha contestato la validità dell'atto, sostenendo che l'agente della riscossione non fosse legittimato a riscuotere per difetto di iscrizione all'albo ministeriale. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del cittadino. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di iscrizione all'albo, introdotto dalla legge finanziaria 2008 per le società affidatarie, si applica esclusivamente alle nuove concessioni stipulate dopo l'entrata in vigore della riforma. I contratti di affidamento stipulati in epoca precedente rimangono pienamente validi sotto il vigore della vecchia disciplina, che non imponeva la diretta iscrizione della società mista.
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