Il Contribuente impugnava tre cartelle esattoriali sostenendo di non averle mai ricevute e di averne scoperto l'esistenza solo consultando gli estratti di ruolo. L'Amministrazione Finanziaria dimostrava invece la regolarità dell'invio telematico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Contribuente, confermando la validità della notifica cartella di pagamento effettuata tramite PEC. I giudici hanno chiarito che, per contestare la notifica in Cassazione, il ricorrente deve trascrivere integralmente le relazioni di notifica nel ricorso, rispettando il principio di autosufficienza. Inoltre, la corrispondenza tra l'indirizzo PEC utilizzato e i registri ufficiali, confermata dalle ricevute di consegna, costituisce un accertamento di fatto non riesaminabile nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, il Contribuente perde la causa.
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