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Art. 36 Costituzione — Sezione Terza Civile

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46 provvedimenti

Altri anni per Art. 36 Costituzione

Non riscosso come riscosso: obblighi dell’agente
Un ente previdenziale ha agito contro l'agente della riscossione per il mancato versamento di contributi basati sul principio del "non riscosso come riscosso", relativo a ruoli antecedenti al 1999. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'abrogazione di tale sistema e la successiva cancellazione dei vecchi ruoli non estinguono l'obbligo dell'agente di versare le somme già scadute prima delle riforme legislative. Il diritto di credito dell'ente si era già consolidato e non può essere annullato retroattivamente.
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Remunerazione medici specializzandi: no retroattività
Un gruppo di medici specializzandi ha richiesto un adeguamento della propria remunerazione, invocando l'applicazione retroattiva di una legge più favorevole successiva al loro periodo di formazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la normativa precedente (D.Lgs. 257/1991) costituiva già un'adeguata attuazione delle direttive europee sulla remunerazione medici specializzandi. La Corte ha chiarito che la legge successiva (D.Lgs. 368/1999) rappresenta una scelta discrezionale del legislatore e non può essere applicata a periodi antecedenti la sua entrata in vigore. È stata inoltre negata la richiesta di indicizzazione della borsa di studio, in linea con la giurisprudenza consolidata.
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Remunerazione medici specializzandi: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un adeguamento della loro remunerazione per i corsi frequentati tra il 1991 e il 2010. La Corte ha stabilito che la normativa italiana dell'epoca (D.Lgs. 257/1991) costituiva un corretto recepimento delle direttive UE, e che le successive leggi più favorevoli (D.Lgs. 368/1999) non possono essere applicate retroattivamente. Di conseguenza, è stata negata sia la richiesta di una maggiore remunerazione medici specializzandi sia la rivalutazione periodica della borsa di studio per il periodo in questione.
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Borse specializzandi medici: no all’adeguamento
La Corte di Cassazione ha stabilito che i medici specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 2006/2007 non hanno diritto all'adeguamento economico previsto dalle normative successive. La sentenza chiarisce che il concetto di 'adeguata remunerazione' previsto dalle direttive europee non implica una retroattività degli aumenti delle borse specializzandi medici. Inoltre, viene confermato che l'attività dello specializzando non costituisce un rapporto di lavoro subordinato.
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Remunerazione medici specializzandi: no a ricalcoli
Una dottoressa ha richiesto un adeguamento economico per il suo corso di specializzazione svoltosi prima del 2007, sostenendo una tardiva applicazione delle direttive europee. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la migliore remunerazione per medici specializzandi, introdotta con una normativa successiva, non ha effetto retroattivo. La Corte ha ribadito la sua giurisprudenza consolidata, dichiarando il ricorso inammissibile e sanzionando la ricorrente per abuso del processo.
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Borsa studio medici specializzandi: no aumenti
Un gruppo di medici, specializzatisi dopo il 1991, ha citato in giudizio lo Stato per ottenere un risarcimento, sostenendo che la borsa di studio percepita fosse inadeguata e non rivalutata secondo le direttive comunitarie. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la legittimità della normativa nazionale dell'epoca. Secondo la Corte, non vi era alcun obbligo derivante dal diritto comunitario di garantire una remunerazione minima superiore a quella già prevista, né di procedere a un adeguamento automatico della borsa di studio medici specializzandi per gli iscritti prima dell'anno accademico 2006/2007.
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