Un gruppo di medici, specializzatisi tra il 1991 e il 2006, ha chiesto il risarcimento dei danni allo Stato italiano. I professionisti lamentavano una inadeguata remunerazione medici specializzandi rispetto a quella, molto più elevata e comprensiva di contributi previdenziali, introdotta successivamente a partire dall'anno accademico 2006-2007. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'Italia ha adempiuto correttamente agli obblighi europei già con la borsa di studio prevista dal decreto legislativo 257/1991. Il successivo trattamento migliorativo, introdotto nel 1999 ed efficace dal 2006, costituisce una scelta discrezionale del legislatore nazionale e non può essere applicato retroattivamente. Di conseguenza, i medici che hanno frequentato i corsi nel periodo precedente non hanno diritto a differenze retributive o coperture previdenziali.
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