La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8680/2024, ha stabilito un principio fondamentale per i dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero. La Corte ha chiarito che l'adeguamento retributivo, previsto dall'art. 157 del d.p.r. n. 18/1967, non è una mera facoltà discrezionale della Pubblica Amministrazione, ma un vero e proprio diritto del lavoratore quando la retribuzione diventa inadeguata. Ribaltando la decisione della Corte d'appello, la Cassazione ha affermato che il giudice ha il potere-dovere di valutare la congruità dello stipendio in base all'art. 36 della Costituzione, anche d'ufficio. Il lavoratore deve solo provare il rapporto di lavoro e l'entità della retribuzione, non la sua insufficienza.
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