La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di trasferimento di personale tra amministrazioni pubbliche regolato da una legge speciale che impone l'invarianza della spesa, ai dipendenti continua ad applicarsi il contratto collettivo dell'ente di provenienza e non quello, potenzialmente più favorevole, dell'ente di destinazione. La decisione riguarda il caso di due dirigenti che, a seguito di un riordino amministrativo, chiedevano l'adeguamento del loro trattamento economico accessorio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il principio di neutralità finanziaria della manovra prevale sulle norme generali del pubblico impiego, legittimando una temporanea disparità di trattamento.
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